CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ 28/05/2018 (Ud. 06/03/2018), Sentenza n.13345
Il vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi costruiti, ex art. 35 della legge n. 865 del 1971, sulla base di convenzioni per la cessione di aree in diritto di superficie, ovvero per la cessione del diritto di proprietà se stipulate, quest’ultime, precedentemente all’entrata in vigore della l. n. 179 del 1992, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione, ex art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà, attesa la “ratio legis” di garantire la casa ai meno abbienti ed impedire operazioni speculative di rivendita.
In tal caso, pertanto, la clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato è affetta da nullità parziale e sostituita di diritto, ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., con altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della originaria convenzione di cessione”.
Nella fattispecie oggetto del giudizio è incontestato che non sia intervenuta un’apposita convenzione di rimozione del vincolo del prezzo quantificato in base a quella originaria ai sensi del richiamato art. 31, comma 49-bis, della legge n.448/1998, come deve ritenersi pacifico che detta nullità parziale, operante per violazione di una norma imperativa, sia rilevabile d’ufficio e, ovviamente, anche su eccezione del cessionario dell’alloggio, con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini del riconoscimento del diritto degli acquirenti ad ottenere la restituzione del maggior prezzo versato rispetto a quello massimo di cessione scaturito dall’applicazione dei criteri stabiliti dalla presupposta convenzione.
Leggi qui il testo integrale della sentenza: N 13145_2018 CC