Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, con nota prot. n. 16675 del 9 novembre 2018, ha chiesto di acquisire il parere del Consiglio di Stato con specifico riguardo alla tematica delle opere di urbanizzazione a scomputo, con particolare riferimento alle opere eseguite dal titolare del permesso di costruire e al relativo scomputo degli oneri dai contributi dovuti ai Comuni per le opere di urbanizzazione.
In particolare, ANAC evidenzia il punto 2.2 del paragrafo 2 (Il valore stimato dell’appalto) delle proprie Linee Guida n. 4 dell’1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 2942/2018, ha argomentato in merito osservando che:
l’articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel prevedere l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria funzionali ad interventi di trasformazione urbanistica del territorio, contiene una evidente (ed eccezionale) deroga normativa all’applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di affidamento di commesse pubbliche, laddove l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria sia attuata direttamente dal titolare dell’abilitazione a costruire e l’importo delle stesse sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Qualora il valore complessivo di tali opere non raggiunga la soglia comunitaria, calcolata ai sensi dell’articolo 35, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il privato potrà avvalersi della deroga di cui all’articolo 16, comma 2 bis, d.P.R. n. 380 del 2001, esclusivamente per le opere qualificate come funzionali.
Al contrario, qualora il valore complessivo di tali opere superi la soglia comunitaria, il privato sarà tenuto al rispetto delle regole di cui al Codice di contratti pubblici sia per le opere funzionali che per quelle non funzionali.
É applicabile altresí l’articolo 35, comma 11, del Codice dei contratti pubblici ammette, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 5, paragrafo 10 della direttiva 2014/24/UE, il quale prevede che uno o più lotti possano essere scorporati dai restanti di cui si compone l’opera, a condizione che il singolo lotto valga meno di 1 milione di euro e che la sommatoria dei lotti scorporati (e aggiudicati) meno del 20% del valore complessivo dell’opera.
Pertanto, il coacervo delle opere di urbanizzazione a scomputo addossate al titolare del permesso di costruire deve essere considerato, agli effetti del calcolo delle soglie, come una unica “opera prevista” oggetto di un unico appalto. Ne consegue che se la sommatoria di tale coacervo supera la soglia europea tutte le opere dovranno essere assoggettate al codice.

In allegato il testo integrale del parere: N 01911_2018 CdS