Diventa operativa la modifica del valore delle controversie rilevante per la mediazione tributaria.
Allo scopo di ampliare la funzione deflativa del contenzioso, l’articolo 10, comma 1, del Dl 50/2017 ha modificato l’articolo 17-bis, comma 1, del Dlgs 546/1992, innalzando da “ventimila” a “cinquantamila” euro la soglia di valore delle controversie interessate dal reclamo/mediazione. La modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.Contestualmente al provvedimento che ha aggiornato i fogli “Avvertenze” delle cartelle di pagamento alla luce delle nuove soglie del reclamo/mediazione tributaria, la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2017 ripercorre le novità introdotte dal Dl 50/2017.
Fra le modifiche ricordate:
– il valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato
– la responsabilità per danno erariale dei rappresentanti dell’agente della riscossione che concludono accordi di mediazione limitatamente alle ipotesi di dolo
– il principio dell’indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali: il reclamo-mediazione non si applica alle controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie.