MODIFICHE ALL’ART. 31 L. 448/1998 APPORTATE DALLA L. 51/2022
ANALISI DELLE MODIFICHE APPORTATE ALL’ART. 31 L. 448/1998 DALL’ART. 10-QUINQUIES LEGGE N 51/2022 DI CONVERSIONE DEL D.L. 21/2022 La legge 20 maggio 2022, n. 51 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.”, ha apportato significative modifiche all’art. 31 della L. 448/1998. L’articolo 10-quinquies “Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica”, riporta in equilibrio i commi dell'art. 31 della L. 448/1998 che erano stati pesantemente modificati dall’art. 22-bis della L. 108/2021. Si sintetizzano le modifiche apportate dalla nuova norma, inserendo alcuni commenti interpretativi emersi dalle numerose analisi che hanno accompagnato la nostra attività in questo specifico settore. ART. 31 L. 448 del 23 dicembre 1998 COMMA 47 Il comune è tenuto a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza da parte dei soggetti interessati, relativamente alle
MODIFICHE ALL’ART. 31 L. 448/1998 APPORTATE DALLA L. 108/2021
ANALISI MODIFICHE DELL’ART. 31 L. 448/1998 APPORTATE DALL’ART. 22-BIS LEGGE N 108/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L. 77/2021 La legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”, ha apportato significative modifiche all’art. 31 della L. 448/1998. L’articolo 22-bis “Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica”, modifica sostanzialmente l’art. 31 della L. 448/1998. Si sintetizzano gli elementi maggiormente rilevanti e impattanti della della nuova norma. ART. 31 L. 448 del 23 dicembre 1998 COMMA 47 La trasformazione del diritto di superficie in proprietà può avvenire solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa,
LEGGE DI BILANCIO N. 160/2020 – NOVITA’ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
L.B. 160/2020 NUOVA I.M.U. Tra le molteplici novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 a livello fiscale spicca l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (o IUC) che riuniva IMU, TASI e TARI. L'abolizione non interessa la TARI, che prosegue inalterata nei contenuti normativi, mentre al posto della TASI e dell’IMU viene introdotta una nuova imposta, già ribattezzata "super IMU". La nuova IMU 2020 riunisce in un’unica imposta sia la «vecchia» IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e « impostazione fiscale » dei tributi pregressi. Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 2020 essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie. Con l’IMU 2020 ai Comuni viene altresì riattribuita un’ampia potestà regolamentare, che in parte ricalca quella già prevista nell’ICI, non confermata nella vecchia IMU. Nell'allegato abbiamo raccolto
EMERGENZA COVID-19 E TRIBUTI LOCALI
EMERGENZA COVID-19 E TRIBUTI LOCALI Le norme che riguardano i tributi locali contenute nel D.L. 18/2020 che scenario disegnano per Comuni e cittadini? Abbiamo provato a fare un po' di chiarezza sulle conseguenze della sospensione dei tributi locali contenuta nell’art. 67 del D.L. n. 18/2020, che, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, blocca i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, quindi, anche dei Comuni. Ne consegue l’arresto di ogni azione che gli Enti Locali possono svolgere rispetto ai tributi. Nell'allegato trovate il testo in approfondimento all'argomento. Scarica la dispensa: COVID-19 Tributi_sm
Emergenza Covid19
EMERGENZA COVID 19 In questo momento di difficoltà stiamo facendo il massimo per salvaguardare la salute di chi lavora con noi, seguendo con attenzione e rigore i protocolli di sicurezza e prevenzione. Affrontiamo questa particolare quotidianità utilizzando strumenti informatici e telematici di remote working, cercando di essere positivi, continuando a garantire il nostro servizio al meglio delle possibilità consentite. Ellenia responsabilmente c'è!
Cessione alloggi di edilizia residenziale convenzionata – Clausola negoziale contenente prezzo difforme da quello vincolato
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^ 28/05/2018 (Ud. 06/03/2018), Sentenza n.13345 Il vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi costruiti, ex art. 35 della legge n. 865 del 1971, sulla base di convenzioni per la cessione di aree in diritto di superficie, ovvero per la cessione del diritto di proprietà se stipulate, quest'ultime, precedentemente all'entrata in vigore della l. n. 179 del 1992, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione, ex art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà, attesa la "ratio legis" di garantire la casa ai meno abbienti ed impedire operazioni speculative di rivendita. In tal caso, pertanto, la clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato è affetta da nullità parziale e sostituita di diritto, ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., con altra contemplante