ALLOGGI PEEP VINCOLATI AI SENSI DELLA L. 865/71
Modalità di alienazione e determinazione del prezzo massimo di vendita
Gli alloggi costruiti all’interno di Peep (Piano per l’Edilizia Economica Popolare) possono essere alienati secondo le modalità contenute nelle specifiche convenzioni stipulate tra il soggetto assegnatario ed il Comune (si ricorda che le originarie convenzioni possono essere modificate, ai sensi della L. 448/98, art. 31, comma 35 e seg.).
QUALI SONO I VINCOLI
Per tutti gli alloggi che non hanno usufruito dell’affrancazione di cui alla L. 448/98, o che non hanno superato il limite di validità della convenzione, è obbligatorio calcolare il prezzo massimo di vendita, quale valore massimo di alienazione del bene oltre il quale non è possibile vendere.
Oltre al prezzo, se previsto dalla convenzione in essere, gli acquirenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
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avere residenza anagrafica o sede lavorativa nel Comune in cui insiste l’immobile da acquistare o nei comuni limitrofi;
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aver un reddito imponibile del nucleo familiare, quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del DPR 322/1998, calcolato ai sensi della L. 457/78, art 21 (N.B.: per gli eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione -imponibile ricavato dalla dichiarazione dei redditi- va applicata una riduzione del 40%. A tale importo devono essere sommati eventuali redditi diversi, lavoro autonomo, fabbricati, terreni, ecc. Dal totale ottenuto va detratto l’importo previsto per ogni figlio a carico);
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non possedere alcun altro alloggio, adeguato al nucleo familiare, nel Comune in cui insiste l’immobile da acquistare, o nei Comuni limitrofi;
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avere cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea, oppure cittadinanza di altro stato purché in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 286/1988 e successive modificazioni e integrazioni “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro subordinato o autonomo).
In caso di acquisto dell’alloggio devono essere sommati i redditi di tutti i soggetti in attività lavorativa facenti parte del nucleo familiare. Inoltre, nessun componente del nucleo deve essere titolare di altro alloggio idoneo.
In caso di acquisto congiunto da parte di soggetti che intendono costituire un nuovo nucleo familiare, non sono da considerare i requisiti dei nuclei familiari di origine. Tale futura condizione deve essere oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Anche la locazione di alloggi PEEP è soggetta a regole particolari.
Al fine di locare il proprio immobile è necessario che sia verificato il possesso dei requisiti soggettivi in capo al conduttore e determinato il canone di locazione massimo annuo.
I requisiti soggettivi che il locatario deve possedere sono i medesimi richiesti per gli acquirenti, così come sopra elencati.