Secondo un orientamento costante della Quarta Sezione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 marzo 2017, n. 1196) da ultimo  ribadito nella sentenza del 13.10.2017, la destinazione a parcheggio pubblico, definita dalle previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli ed ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico costituisce vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell’indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa.

Sentenza 1197/2017 del Consiglio di Stato